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[1]Nei trasferimenti da ruolo a ruolo senza promozione e' conservata l'anzianita' posseduta prima del trasferimento.
[2]E' fatta eccezione pei tenenti dei carabinieri reali, la cui anzianita' relativa e' determinata dall'epoca di ingresso nella nuova arma. Ove pero' questi ufficiali siano ritrasferiti nella arma di provenienza riprenderanno l'anzianita' prima posseduta.
Testo in vigore dal 3 luglio 1896 al 11 aprile 1915
