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I sottotenenti possono essere tratti dalle categorie sottoindicate, salvo le eccezioni di cui all'art. 6: Allievi delle scuole militari destinate al reclutamento degli ufficiali, che abbiano ultimato con esito favorevole le scuole stesse; Sottufficiali con anzianita' di sottufficiale di almeno quattro anni, che abbiano compiuto con successo il corso di studi o soddisfacciano alle condizioni che verranno determinate con apposito regolamento, approvato con decreto reale; Sottotenenti di complemento provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico, che abbiano compiuto un servizio effettivo di sei mesi almeno come ufficiali di complemento ed abbiano superato appositi esami equivalenti a quelli stabiliti per la promozione a sottotenente degli allievi della scuola militare ((per quelli di fanteria e di cavalleria, e dell'accademia militare per quelli di artiglieria e genio)), dell'Accademia militare per quelli d'artiglieria e genio.
Testo in vigore dal 26 marzo 1898 al 13 luglio 1913
