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I sottotenenti possono essere tratti dalle categorie sottoindicate, salvo le eccezioni di cui all'art. 6: Allievi delle scuole militari destinate al reclutamento degli ufficiali, che abbiano ultimato con esito favorevole le scuole stesse; Sottufficiali con anzianita' di sottufficiale di almeno quattro anni, che abbiano compiuto con successo il corso di studi o soddisfacciano alle condizioni che verranno determinate con apposito regolamento, approvato con decreto reale; Sottotenenti di complemento provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico, che abbiano compiuto un servizio effettivo di sei mesi almeno come ufficiali di complemento ed abbiano superato appositi esami equivalenti a quelli stabiliti per la promozione a sottotenente degli allievi della scuola militare per quelli di fanteria e cavalleria, dell'Accademia militare per quelli d'artiglieria e genio.

Testo in vigore dal 3 luglio 1896 al 26 marzo 1898

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1896-07-02;254~art5 · fonte del testo

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