Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 agosto 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Gli ufficiali superiori ed inferiori in servizio attivo permanente, sono inscritti per grado in altrettanti ruoli di anzianita' come segue: Ufficiali dell'arma dei carabinieri reali. » » di fanteria (non compresi quelli del personale permanente dei distretti e quelli delle fortezze). Ufficiali dell'arma di cavalleria. » » d'artiglieria. » » del genio. » del personale permanente dei distretti. » delle fortezze. Ufficiali del corpo sanitario. » » di commissariato. » » contabile. » » veterinario. 7

[2]Gli ufficiali generali in servizio attivo permanente sono inscritti per gradi in unico ruolo d'anzianita', ad eccezione dei generali medici che sono compresi nei ruoli d'anzianita' del rispettivo corpo.

[3]Gli ufficiali del corpo di stato maggiore sono inscritti nei ruoli d'anzianita' dell'arma di loro provenienza.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 17 luglio 1910, n. 531

7

La L. 17 luglio 1910, n. 531, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Ai capoversi 9, 10 ed 11 dell'art. 27 della legge stessa sono sostituiti i seguenti: 9. Ufficiali del corpo di commissariato (non compresi quelli di sussistenza). 10. Ufficiali di sussistenza. 11. Ufficiali del corpo d'amministrazione. 12. Ufficiali del corpo veterinario".

Testo in vigore dal 20 agosto 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 agosto 1910

Confronto con la versione in vigore dal 3 luglio 1896 al 20 agosto 1910.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 17 luglio 1910, n. 531

    La L. 17 luglio 1910, n. 531, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Ai capoversi 9, 10 ed 11 dell'art. 27 della legge stessa sono sostituiti i seguenti: 9. Ufficiali del corpo di commissariato (non compresi quelli di sussistenza). 10. Ufficiali di sussistenza. 11. Ufficiali del corpo d'amministrazione. 12. Ufficiali del corpo veterinario".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1896-07-02;254~art27 · fonte del testo

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