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[1]Gli ufficiali superiori ed inferiori in servizio attivo permanente, sono inscritti per grado in altrettanti ruoli di anzianita' come segue: Ufficiali dell'arma dei carabinieri reali. » » di fanteria (non compresi quelli del personale permanente dei distretti e quelli delle fortezze). Ufficiali dell'arma di cavalleria. » » d'artiglieria. » » del genio. » del personale permanente dei distretti. » delle fortezze. Ufficiali del corpo sanitario. » » di commissariato. » » contabile. » » veterinario.
[2]Gli ufficiali generali in servizio attivo permanente sono inscritti per gradi in unico ruolo d'anzianita', ad eccezione dei generali medici che sono compresi nei ruoli d'anzianita' del rispettivo corpo.
[3]Gli ufficiali del corpo di stato maggiore sono inscritti nei ruoli d'anzianita' dell'arma di loro provenienza.
Testo in vigore dal 3 luglio 1896 al 20 agosto 1910
