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[1]L'avanzamento sia a scelta, sia ad anzianita', non puo' esser conseguito senza l'esplicita dichiarazione delle Commissioni compilatrici dei proposte di avanzamento che il candidato alla promozione per le sue note caratteristiche ne sia meritevole.
[2]Il modo di accertamento della idoneita' alla promozione e' determinato dal regolamento. ((8))
[3]--------------- AGGIORNAMANENTO (8) La L. 8 giugno 1913, n. 601, ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Gli articoli 8, 24, 35, 55 e 58 della legge predetta sono abrogati nelle parti in cui non fossero in armonia colle disposizioni della presente legge".
Testo in vigore dal 13 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
