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[1]L'avanzamento sia a scelta, sia ad anzianita', non puo' esser conseguito senza l'esplicita dichiarazione delle Commissioni compilatrici dei quadri di avanzamento che il candidato alla promozione per le sue note caratteristiche ne sia meritevole.
[2]Il modo di accertamento della idoneita' alla promozione e' determinato dal regolamento.
Testo in vigore dal 3 luglio 1896 al 26 marzo 1898
