Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 aprile 1915 al 9 febbraio 1924. Leggi il testo vigente →

[1]Cessano di far parte della milizia territoriale:

[2]a 58 anni gli ufficiali superiori;

[3]a 52 » i capitani;

[4]a 50 » i tenenti e sottotenenti.

[5]Cessando dal far parte della milizia territoriale, per limite di eta', gli ufficiali possono a loro domanda esser inscritti col grado rispettivo nella riserva. 12

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

12

Il Regio Decreto 28 marzo 1915, n. 355, convertito senza modificazioni dalla L. 2 aprile 1922, n. 617, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' sospesa fino al 31 dicembre 1915 l'applicazione degli articoli 18, 20 e 21 della legge 2 luglio 1896, n. 254".

Testo in vigore dal 17 aprile 1915 al 9 febbraio 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 aprile 1915

Confronto con la versione in vigore dal 3 luglio 1896 al 17 aprile 1915.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio Decreto 28 marzo 1915, n. 355, convertito senza modificazioni dalla L. 2 aprile 1922, n. 617, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' sospesa fino al 31 dicembre 1915 l'applicazione degli articoli 18, 20 e 21 della legge 2 luglio 1896, n. 254".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1896-07-02;254~art21 · fonte del testo

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