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[1]Cessano di far parte della milizia territoriale:
[2]a 58 anni gli ufficiali superiori;
[3]a 52 » i capitani;
[4]a 50 » i tenenti e sottotenenti.
[5]Cessando dal far parte della milizia territoriale, per limite di eta', gli ufficiali possono a loro domanda esser inscritti col grado rispettivo nella riserva. 12
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio Decreto 28 marzo 1915, n. 355, convertito senza modificazioni dalla L. 2 aprile 1922, n. 617, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' sospesa fino al 31 dicembre 1915 l'applicazione degli articoli 18, 20 e 21 della legge 2 luglio 1896, n. 254".
Testo in vigore dal 17 aprile 1915 al 9 febbraio 1924
