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[1]Cessano di far parte della milizia territoriale:
[2]a 58 anni gli ufficiali superiori;
[3]a 52 » i capitani;
[4]a 50 » i tenenti e sottotenenti.
[5]Cessando dal far parte della milizia territoriale, per limite di eta', gli ufficiali possono a loro domanda esser inscritti col grado rispettivo nella riserva.
Testo in vigore dal 3 luglio 1896 al 17 aprile 1915
