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[1]Cessano di far parte della milizia territoriale:

[2]a 58 anni gli ufficiali superiori;

[3]a 52 » i capitani;

[4]a 50 » i tenenti e sottotenenti.

[5]Cessando dal far parte della milizia territoriale, per limite di eta', gli ufficiali possono a loro domanda esser inscritti col grado rispettivo nella riserva.

Testo in vigore dal 3 luglio 1896 al 17 aprile 1915

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1896-07-02;254~art21 · fonte del testo

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