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Nessun ufficiale in congedo, a qualunque categoria appartenga, puo' conseguire avanzamento, se non dopo che vennero promossi a grado superiore gli ufficiali in servizio attivo permanente di pari grado ed anzianita', ((e della stessa arma o Corpo)).
Testo in vigore dal 26 marzo 1898 al 16 dicembre 2009
