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Nessun ufficiale in congedo, a qualunque categoria appartenga, puo' conseguire avanzamento, se non dopo che vennero promossi a grado superiore gli ufficiali in servizio attivo permanente di pari grado ed anzianita', esclusi quelli appartenenti al corpo invalidi e veterani.
Testo in vigore dal 3 luglio 1896 al 26 marzo 1898
