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[1]I sottotenenti di milizia territoriale, compresi gli ufficiali sanitari, sono nominati fra i militari di truppa ascritti alla milizia territoriale, che soddisfino alle condizioni di cui all'art. 4, salvo il limite superiore d'eta' che e' stabilito in 40 anni, e che posseggano i requisiti da determinarsi con decreto reale.
[2]((Nell'arma dei carabinieri Reali i sottotenenti di milizia territoriale sono nominati fra i marescialli congedati dell'arma stessa, i quali abbiano eta' non superiore ai 46 anni e posseggano gli altri requisiti da determinarsi con decreto Reale)).
Testo in vigore dal 10 febbraio 1915 al 9 febbraio 1924
