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I sottotenenti di milizia territoriale, compresi gli ufficiali sanitari, sono nominati fra i militari di truppa ascritti alla milizia territoriale, che soddisfino alle condizioni di cui all'art. 4, salvo il limite superiore d'eta' che e' stabilito in 40 anni, e che posseggano i requisiti da determinarsi con decreto reale.
Testo in vigore dal 3 luglio 1896 al 10 febbraio 1915
