Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 marzo 1898 al 13 luglio 1913. Leggi il testo vigente →
[1]E' fatta eccezione per i sottotenenti di complemento nei corpi sanitario e veterinario, i quali dovranno soddisfare alle condizioni di cui all'art. 4, possedere la laurea in medicina o zooiatria, avere il grado di istruzione militare che verra' stabilito con apposito regolamento da approvarsi con decreto reale.
[2]((Essi potranno inoltre esser tratti dai sottotenenti di complemento di qualsiasi arma o Corpo, che abbiano conseguito la laurea in medicina o zooiatria)).
Testo in vigore dal 26 marzo 1898 al 13 luglio 1913
