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E' fatta eccezione per i sottotenenti di complemento nei corpi sanitario e veterinario, i quali dovranno soddisfare alle condizioni di cui all'art. 4, possedere la laurea in medicina o zooiatria, avere il grado di istruzione militare che verra' stabilito con apposito regolamento da approvarsi con decreto reale.
Testo in vigore dal 3 luglio 1896 al 26 marzo 1898
