Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 novembre 1915 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Per conseguire la nomina a sottotenente di complemento, salvo le eccezioni di cui all'articolo 12, e' necessario soddisfare alle condizioni dell'art. 4 ed appartenere ad una delle seguenti categorie: 15
[2]1. Sottufficiali congedati che soddisfino alle condizioni per l'ammissione ai reparti allievi ufficiali di complemento e superino gli esami finali stabiliti per detti reparti;
[3]2. Militari di truppa che abbiano compiuto con esito favorevole i corsi stabiliti per reparti allievi ufficiali di complemento;
[4]3. Allievi che cessano di appartenere all'Accademia militare o alla Scuola militare dopo il secondo anno di corso, purche' siano risultati idonei agli esami delle materie regolamentari militari.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 26 settembre 1915, n. 1494
15Il Decreto Luogotenenziale 26 settembre 1915, n. 1494, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per la durata della guerra e' consentita la deroga al limite superiore di eta' stabilita dagli articoli 2 e 3 della legge 8 giugno 1913, n. 601, e 11 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito: a) per la nomina a sottotenente di complemento e di milizia territoriale dei militari arruolati nei corpi e riparti dell'esercito operante; b) per la nominai a sottotenente in servizio effettivo dei sottufficiali dei corpi e riparti dell'esercito operante.
Testo in vigore dal 5 novembre 1915 al 16 dicembre 2009
