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[1]Per conseguire la nomina a sottotenente di complemento, salvo le eccezioni di cui all'articolo 12, e' necessario soddisfare alle condizioni dell'art. 4 ed appartenere ad una delle seguenti categorie:

[2]1. Sottufficiali congedati che soddisfino alle condizioni per l'ammissione ai reparti allievi ufficiali di complemento e superino gli esami finali stabiliti per detti reparti;

[3]2. Militari di truppa che abbiano compiuto con esito favorevole i corsi stabiliti per reparti allievi ufficiali di complemento;

[4]3. Allievi che cessano di appartenere all'Accademia militare o alla Scuola militare dopo il secondo anno di corso, purche' siano risultati idonei agli esami delle materie regolamentari militari.

Testo in vigore dal 3 luglio 1896 al 5 novembre 1915

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1896-07-02;254~art11 · fonte del testo

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