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[1]Il limite di eta' di cui all'articolo 8 non e' applicabile ai generali d'esercito.
[2]Per i tenenti generali designati con decreto reale ad un comando di armata in guerra, per i comandanti di corpo d'armata, per il capo di stato maggiore dell'esercito, per il primo aiutante di campo di S. M. il Re ((per l'ispettore generale d'artiglieria, per l'ispettore generale del Genio)) e per il comandante generale dei carabinieri reali il limite di eta' in cui debbono cessare dal servizio attivo e' stabilito a 68 anni.
Testo in vigore dal 9 agosto 1902 al 13 luglio 1913
