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[1]Il limite di eta' di cui all'articolo 8 non e' applicabile ai generali d'esercito.

[2]Per i tenenti generali designati con decreto reale ad un comando di armata in guerra, per i comandanti di corpo d'armata, per il capo di stato maggiore dell'esercito, per il primo aiutante di campo di S. M. il Re e per il comandante generale dei carabinieri reali il limite di eta' in cui debbono cessare dal servizio attivo e' stabilito a 68 anni.

Testo in vigore dal 3 luglio 1896 al 9 agosto 1902

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1896-07-02;254~art10 · fonte del testo

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