Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 luglio 1896 al 9 agosto 1902. Leggi il testo vigente →
[1]Il limite di eta' di cui all'articolo 8 non e' applicabile ai generali d'esercito.
[2]Per i tenenti generali designati con decreto reale ad un comando di armata in guerra, per i comandanti di corpo d'armata, per il capo di stato maggiore dell'esercito, per il primo aiutante di campo di S. M. il Re e per il comandante generale dei carabinieri reali il limite di eta' in cui debbono cessare dal servizio attivo e' stabilito a 68 anni.
Testo in vigore dal 3 luglio 1896 al 9 agosto 1902
