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[1]La prigionia di guerra non interrompe il computo dell'anzianita' per gli effetti dell'avanzamento.
[2]Per altro gli ufficiali prigionieri di guerra rientrati nella Regia Marina non possono conseguire che il grado immediatamente superiore a quello di cui erano rivestiti al momento della prigionia. 16
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 20 aprile 1919, n. 676
16Il Decreto Luogotenenziale 20 aprile 1919, n. 676, nel modificare il Decreto Luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 258, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che e' abrogato "per quanto riguarda gli ufficiali, l'art. 43 della legge 6 marzo 1898, n. 59, sull'avanzamento nei corpi militari della R. marina".
Testo in vigore dal 14 marzo 1919 al 30 luglio 1926
