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[1]La prigionia di guerra non interrompe il computo dell'anzianita' per gli effetti dell'avanzamento.
[2]Per altro gli ufficiali prigionieri di guerra rientrati nella Regia Marina non possono conseguire che il grado immediatamente superiore a quello di cui erano rivestiti al momento della prigionia.
Testo in vigore dal 12 marzo 1898 al 14 marzo 1919
