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[1]I termini fissati dagli articoli 3, 4, 11 e 12 che contemplano le condizioni di permanenza nel grado e d'imbarco sono ridotti a meta' in tempo di guerra. 12
[2]Si possono fare promozioni senza tenere conto alcuno delle condizioni di permanenza nel grado e d'imbarco:
- a)per segnalate azioni di guerra di cui all'articolo 26;
- b)per impossibilita' di ricoprire altrimenti le vacanze.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 16 luglio 1916, n. 894
12Il Decreto Luogotenenziale 16 luglio 1916, n. 894 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Per la categoria meccanici del corpo R. equipaggi la permanenza minima e il periodo minimo d'imbarco in ciascun grado, necessari per poter conseguire l'avanzamento al grado superiore, rimangono anche durante la presente guerra, in deroga alle disposizioni del 1° comma dell'art. 40 della legge 6 marzo 1898, n. 59, stabiliti dalla seguente tabella: TABELLA Permanenza Periodo nel grado d'incubatura per ciascuno ------------------------------------ Anni Mesi Anni Mesi ------------------------------------ Capo meccanico di 1ª classe.. 1 -- 1 6 Capo meccanico di 2ª classe.. 1 -- Secondo capo meccanico.... 2 -- 1 -- Sotto capo meccanico..... 2 -- 1 -- Allievo meccanico....... 1 -- -- --"
Testo in vigore dal 18 agosto 1916 al 30 luglio 1926
