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[1]I termini fissati dagli articoli 3, 4, 11 e 12 che contemplano le condizioni di permanenza nel grado e d'imbarco sono ridotti a meta' in tempo di guerra.
[2]Si possono fare promozioni senza tenere conto alcuno delle condizioni di permanenza nel grado e d'imbarco:
- a)per segnalate azioni di guerra di cui all'articolo 26;
- b)per impossibilita' di ricoprire altrimenti le vacanze.
Testo in vigore dal 12 marzo 1898 al 18 agosto 1916
