Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 giugno 1907 al 1 luglio 1922. Leggi il testo vigente →

[1]In tempo di pace le nomine ad ufficiale e le promozioni hanno luogo in base ai criteri specificati, per ogni Corpo e per ogni grado, dalla tabella seguente:

[2]Parte di provvedimento in formato grafico 1 3 5

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 marzo 1904, n. 114

1

La L. 27 marzo 1904, n. 114 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per le promozioni ai gradi di capitano di fregata, capitano di corvetta e corrispondenti, sono adottati i criteri qui sotto esposti, in luogo di quelli stabiliti dall'articolo 31 della legge suddetta: Parte di provvedimento in formato grafico

L. 27 dicembre 1906, n. 680

3

La L. 27 dicembre 1906, n. 680 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per le promozioni ai gradi di capitano, tenente e sottotenente macchinista e per quelle dei macchinisti del Corpo Reale equipaggi, inscritti nel ruolo di naviganti, sono adottati i criteri esposti nella seguente tabella, in luogo di quelli stabiliti dall'art. 31 della legge 6 marzo 1898, n. 59, relativi all'avanzamento nei Corpi militari della R. marina: Parte di provvedimento in formato grafico

L. 16 maggio 1907, n. 256

5

La L. 16 maggio 1907, n. 256, nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 27 marzo 1904, n. 114, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per le promozioni ai gradi di tenente colonnello e di maggiore del Genio navale, sono adottati i criteri qui sotto indicati, in luogo di quelli stabiliti dall'art. 2 della legge suddetta 27 marzo 1904, n. 114: --------------------------------+---------------------------------- Grado da conseguirsi ¦ Criteri in base ai quali con l'avanzamento ¦ hanno luogo le promozioni --------------------------------+---------------------------------- Tenente colonnello del Genio ¦ Un terzo per anzianita', due navale ¦ a scelta. Maggiore del Genio navale ¦ Tre quarti per anzianita', un ¦ quarto a scelta".

Testo in vigore dal 9 giugno 1907 al 1 luglio 1922

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 giugno 1907

Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 1907 al 9 giugno 1907.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 16 maggio 1907, n. 256

    La L. 16 maggio 1907, n. 256, nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 27 marzo 1904, n. 114, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per le promozioni ai gradi di tenente colonnello e di maggiore del Genio navale, sono adottati i criteri qui sotto indicati, in luogo di quelli stabiliti dall'art. 2 della legge suddetta 27 marzo 1904, n. 114: --------------------------------+---------------------------------- Grado da conseguirsi ¦ Criteri in base ai quali con l'avanzamento ¦ hanno luogo le promozioni --------------------------------+---------------------------------- Tenente colonnello del Genio ¦ Un terzo per anzianita', due navale ¦ a scelta. Maggiore del Genio navale ¦ Tre quarti per anzianita', un ¦ quarto a scelta".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1898-03-06;59~art31 · fonte del testo

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