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[1]In tempo di pace le nomine ad ufficiale e le promozioni hanno luogo in base ai criteri specificati, per ogni Corpo e per ogni grado, dalla tabella seguente:
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 marzo 1904, n. 114
1La L. 27 marzo 1904, n. 114 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per le promozioni ai gradi di capitano di fregata, capitano di corvetta e corrispondenti, sono adottati i criteri qui sotto esposti, in luogo di quelli stabiliti dall'articolo 31 della legge suddetta: Parte di provvedimento in formato grafico
L. 27 dicembre 1906, n. 680
3La L. 27 dicembre 1906, n. 680 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per le promozioni ai gradi di capitano, tenente e sottotenente macchinista e per quelle dei macchinisti del Corpo Reale equipaggi, inscritti nel ruolo di naviganti, sono adottati i criteri esposti nella seguente tabella, in luogo di quelli stabiliti dall'art. 31 della legge 6 marzo 1898, n. 59, relativi all'avanzamento nei Corpi militari della R. marina: Parte di provvedimento in formato grafico
L. 16 maggio 1907, n. 256
5La L. 16 maggio 1907, n. 256, nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 27 marzo 1904, n. 114, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per le promozioni ai gradi di tenente colonnello e di maggiore del Genio navale, sono adottati i criteri qui sotto indicati, in luogo di quelli stabiliti dall'art. 2 della legge suddetta 27 marzo 1904, n. 114: --------------------------------+---------------------------------- Grado da conseguirsi ¦ Criteri in base ai quali con l'avanzamento ¦ hanno luogo le promozioni --------------------------------+---------------------------------- Tenente colonnello del Genio ¦ Un terzo per anzianita', due navale ¦ a scelta. Maggiore del Genio navale ¦ Tre quarti per anzianita', un ¦ quarto a scelta".
Testo in vigore dal 9 giugno 1907 al 1 luglio 1922
