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[1]In tempo di pace le nomine ad ufficiale e le promozioni hanno luogo in base ai criteri specificati, per ogni Corpo e per ogni grado, dalla tabella seguente:
[2]Parte di provvedimento in formato grafico
Gli interventi su questo articolo(5)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 marzo 1904, n. 114
1La L. 27 marzo 1904, n. 114 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per le promozioni ai gradi di capitano di fregata, capitano di corvetta e corrispondenti, sono adottati i criteri qui sotto esposti, in luogo di quelli stabiliti dall'articolo 31 della legge suddetta: Parte di provvedimento in formato grafico
L. 27 dicembre 1906, n. 680
3La L. 27 dicembre 1906, n. 680 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per le promozioni ai gradi di capitano, tenente e sottotenente macchinista e per quelle dei macchinisti del Corpo Reale equipaggi, inscritti nel ruolo di naviganti, sono adottati i criteri esposti nella seguente tabella, in luogo di quelli stabiliti dall'art. 31 della legge 6 marzo 1898, n. 59, relativi all'avanzamento nei Corpi militari della R. marina: Parte di provvedimento in formato grafico
L. 16 maggio 1907, n. 256
5La L. 16 maggio 1907, n. 256, nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 27 marzo 1904, n. 114, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per le promozioni ai gradi di tenente colonnello e di maggiore del Genio navale, sono adottati i criteri qui sotto indicati, in luogo di quelli stabiliti dall'art. 2 della legge suddetta 27 marzo 1904, n. 114: --------------------------------+---------------------------------- Grado da conseguirsi ¦ Criteri in base ai quali con l'avanzamento ¦ hanno luogo le promozioni --------------------------------+---------------------------------- Tenente colonnello del Genio ¦ Un terzo per anzianita', due navale ¦ a scelta. Maggiore del Genio navale ¦ Tre quarti per anzianita', un ¦ quarto a scelta".
Il Regio D.L. 24 novembre 1919, n. 2329, convertito con modificazioni dalla L. 11 giugno 1922, n. 814, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le condizioni di permanenza nel grado e di imbarco, e il criterio con cui ha luogo l'avanzamento al grado superiore per i guardiamarina e sottotenenti macchinisti, quali risultano dalle tabelle annesse agli articoli 11, 12 e 31 della legge di avanzamento per i corpi militari della Regia marina 6 marzo 1898, n. 59, sono sostituiti dalle disposizioni seguenti: I guardiamarina o sottotenenti macchinisti sono promossi al grado superiore quando hanno compiuto non meno di 18 mesi di permanenza nel grado, purche' abbiano 12 mesi di imbarco e siano riconosciuti idonei dalla Commissione di avanzamento. L'avanzamento ha luogo per anzianita'".
Il Regio D.L. 10 gennaio 1926, n. 5, convertito senza modificazioni dalla L. 24 maggio 1926, n. 898, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A modificazione di quanto dispone la tabella allegata all'art. 31 della legge 6 marzo 1898, n. 59, e sue successive modificazioni, nonche' a modificazione di quanto e' stabilito dall'art. 14 del R. decreto 24 novembre 1919, n. 2329, convertito nella legge 11 giugno 1922, n. 814, e sue successive modificazioni, all'avanzamento dal grado di capitano di vascello a contrammiraglio ed a quello da capitano di corvetta a capitano di fregata si procede col criterio della scelta comparativa. Analogamente ha luogo l'avanzamento dal grado di colonnello a quello di generale e dal grado di maggiore a quello di tenente colonnello negli altri corpi militari della Regia marina".
Testo in vigore dal 1 febbraio 1926 al 30 luglio 1926
