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[1]I quadri di avanzamento degli ufficiali sono per ciascun grado e per ciascun Corpo formati in base all'anzianita' ed alle note personali dei candidati, al risultato di esami quando questi siano prescritti dalla presente legge, e per l'avanzamento ai gradi di capitano di vascello, di capitano di fregata, di capitano di corvetta ed ai gradi corrispondenti degli altri Corpi militari della Regia Marina, anche in base allo scrutinio di schede individuali, compilate separatamente e firmate dagli ufficiali di grado superiore a quelle da conferirsi, appartenenti al Corpo del quale il candidato fa parte.
[2]Per gli ufficiali del corpo di stato maggiore generale, gli ufficiali di vascello e quelli macchinisti compileranno le schede individuali soltanto per gli ufficiali appartenenti al loro rispettivo ruolo. 19
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 25 gennaio 1920, n. 111, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 1922, n. 729, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Sono soppresse le schede individuali di avanzamento stabilite dall'art. 30 della legge 6 marzo 1898, n. 59".
Testo in vigore dal 17 giugno 1922 al 30 luglio 1926
