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I quadri di avanzamento degli ufficiali sono per ciascun grado e per ciascun Corpo formati in base all'anzianita' ed alle note personali dei candidati, al risultato di esami quando questi siano prescritti dalla presente legge, e per l'avanzamento ai gradi di capitano di vascello, di capitano di fregata, di capitano di corvetta ed ai gradi corrispondenti degli altri Corpi militari della Regia Marina, anche in base allo scrutinio di schede individuali, compilate separatamente e firmate dagli ufficiali di grado superiore a quelle da conferirsi, appartenenti al Corpo del quale il candidato fa parte.
Testo in vigore dal 12 marzo 1898 al 17 dicembre 1914
