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[1]Indipendentemente dalle promozioni ordinarie a scelta, fatte in base ai criteri specificati, per ogni Corpo e per ogni grado, dalla tabella annessa all'art. 31, potranno aver luogo promozioni eccezionali a scelta in favore di quegli ufficiali di qualsiasi Corpo e di qualunque grado che abbiano compiuto fatti militari o marinereschi di merito straordinario, od abbiano resi allo Stato servizi militari segnalati, o nei quali infine vengano riconosciute doti professionali cosi' cospicue, da potersi fondatamente presumere che la loro promozione sia per ridondare a vantaggio della Marina e dello Stato.
[2]Le proposte per queste promozioni eccezionali non potranno aver corso se non nei riguardi di quegli ufficiali che posseggono le prescritte condizioni minime di permanenza nel grado e, quando accettate dal ministro, saranno con speciale relazione sottoposte alla sanzione Sovrana, previo il parere favorevole della Commissione suprema di avanzamento, prevista dall'art. 28, che potra' essere convocata anche straordinariamente. 13
[3]Il parere della Commissione sara' ritenuto sfavorevole se la proposta abbia riportato piu' di un voto contrario. 13
[4]((Gli ufficiali dichiarati promovibili a scelta eccezionale hanno l'assoluta precedenza su tutti gl'inscritti nel quadro d'avanzamento. Quelli di essi dichiarati contemporaneamente promovibili a scelta eccezionale rimangono fra loro graduati secondo la loro anzianita' di servizio.
[5]Nessuna successiva inscrizione nel quadro per promozione a scelta eccezionale puo' spostare la graduatoria per tal modo risultante dal quadro stesso nei riguardi dei gia' dichiarati promovibili a scelta eccezionale.
[6]Gli ufficiali inscritti nel quadro per la promozione a scelta eccezionale, eventualmente non ancora promossi prima della scadenza del quadro stesso, prendono posto nel quadro successivo secondo le norme prescritte nei due capoversi precedenti)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 571
13Il Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 571 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1° aprile 1917.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1918 al 30 luglio 1926
