Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 marzo 1898 al 29 aprile 1917. Leggi il testo vigente →
[1]Indipendentemente dalle promozioni ordinarie a scelta, fatte in base ai criteri specificati, per ogni Corpo e per ogni grado, dalla tabella annessa all'art. 31, potranno aver luogo promozioni eccezionali a scelta in favore di quegli ufficiali di qualsiasi Corpo e di qualunque grado che abbiano compiuto fatti militari o marinereschi di merito straordinario, od abbiano resi allo Stato servizi militari segnalati, o nei quali infine vengano riconosciute doti professionali cosi' cospicue, da potersi fondatamente presumere che la loro promozione sia per ridondare a vantaggio della Marina e dello Stato.
[2]Tali promozioni eccezionali dovranno essere proposte dalla Commissione suprema di avanzamento di cui all'art. 28, e potranno essere fatte soltanto quando nel corrispondente grado e quadro di avanzamento abbiano avuto luogo tante promozioni ad anzianita' o a scelta ordinaria che raggiungano il numero di dieci.
Testo in vigore dal 12 marzo 1898 al 29 aprile 1917
