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[1]I periodi minimi d'imbarco in ciascun grado di ufficiale, necessari per poter conseguire l'avanzamento al successivo, sono fissati dalla seguente tabella:
[2]Parte di provvedimento in formato grafico 20
[3]L'imbarco prescritto per gli ufficiali dello Stato maggiore generale, nei gradi di capitano di fregata e di capitani di corvetta, deve comprendere in questi due gradi, complessivamente, almeno un anno di comando.
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 luglio 1910, n. 430
6La L. 13 luglio 1910, n. 430 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1, lettera b)) che "Durante il periodo dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1916: [...] b) e' ridotto alla meta', per gli ufficiali macchinisti, il tempo minimo di permanenza nel grado e quello di navigazione prescritti dagli articoli 11 e 12 della legge 6 marzo 1898, n. 59, sull'avanzamento dei corpi militari della R. marina".
Il Regio D.L. 10 agosto 1919, n. 1473, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Dalla data del presente decreto, il periodo minimo d'imbarco nel grado di capitano di vascello necessario per poter conseguire l'avanzamento al grado superiore, e' stabilito in anni due, a modificazione di quanto e' fissato dall'art. 12 della legge 6 marzo 1898, n. 59".
Il Regio D.L. 24 novembre 1919, n. 2329, convertito con modificazioni dalla L. 11 giugno 1922, n. 814, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le condizioni di permanenza nel grado e di imbarco, e il criterio con cui ha luogo l'avanzamento al grado superiore per i guardiamarina e sottotenenti macchinisti, quali risultano dalle tabelle annesse agli articoli 11, 12 e 31 della legge di avanzamento per i corpi militari della Regia marina 6 marzo 1898, n. 59, sono sostituiti dalle disposizioni seguenti: I guardiamarina o sottotenenti macchinisti sono promossi al grado superiore quando hanno compiuto non meno di 18 mesi di permanenza nel grado, purche' abbiano 12 mesi di imbarco e siano riconosciuti idonei dalla Commissione di avanzamento. L'avanzamento ha luogo per anzianita'".
Il Regio D.L. 9 novembre 1924, n. 2037, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Nella tabella di cui all'art. 12 della legge 6 marzo 1898, n. 59, nella colonna «gradi» e' aggiunto «contrammiraglio di divisione» prima di «contrammiraglio». Nella colonna «Stato Maggiore generale» l'indicazione di «mesi sei», in corrispondenza del grado di contrammiraglio e' soppressa, e viene posta invece in corrispondenza del grado di contrammiraglio di divisione".
Testo in vigore dal 19 dicembre 1924 al 30 luglio 1926
