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[1]I periodi minimi d'imbarco in ciascun grado di ufficiale, necessari per poter conseguire l'avanzamento al successivo, sono fissati dalla seguente tabella:
[2]Parte di provvedimento in formato grafico
[3]L'imbarco prescritto per gli ufficiali dello Stato maggiore generale, nei gradi di capitano di fregata e di capitani di corvetta, deve comprendere in questi due gradi, complessivamente, almeno un anno di comando.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 luglio 1910, n. 430
6La L. 13 luglio 1910, n. 430 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1, lettera b)) che "Durante il periodo dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1916: [...] b) e' ridotto alla meta', per gli ufficiali macchinisti, il tempo minimo di permanenza nel grado e quello di navigazione prescritti dagli articoli 11 e 12 della legge 6 marzo 1898, n. 59, sull'avanzamento dei corpi militari della R. marina".
Il Regio D.L. 10 agosto 1919, n. 1473, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Dalla data del presente decreto, il periodo minimo d'imbarco nel grado di capitano di vascello necessario per poter conseguire l'avanzamento al grado superiore, e' stabilito in anni due, a modificazione di quanto e' fissato dall'art. 12 della legge 6 marzo 1898, n. 59".
Testo in vigore dal 13 settembre 1919 al 1 luglio 1922
