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[1]La permanenza minima in ciascun grado, necessaria per poter conseguire l'avanzamento al successivo, e' fissata dalla seguente tabella:
[2]Parte di provvedimento in formato grafico 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 luglio 1910, n. 430
6La L. 13 luglio 1910, n. 430 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1, lettera b)) che "Durante il periodo dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1916: [...] b) e' ridotto alla meta', per gli ufficiali macchinisti, il tempo minimo di permanenza nel grado e quello di navigazione prescritti dagli articoli 11 e 12 della legge 6 marzo 1898, n. 59, sull'avanzamento dei corpi militari della R. marina".
Testo in vigore dal 29 luglio 1910 al 1 luglio 1922
