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[1]La permanenza minima in ciascun grado, necessaria per poter conseguire l'avanzamento al successivo, e' fissata dalla seguente tabella:
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 luglio 1910, n. 430
6La L. 13 luglio 1910, n. 430 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1, lettera b)) che "Durante il periodo dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1916: [...] b) e' ridotto alla meta', per gli ufficiali macchinisti, il tempo minimo di permanenza nel grado e quello di navigazione prescritti dagli articoli 11 e 12 della legge 6 marzo 1898, n. 59, sull'avanzamento dei corpi militari della R. marina".
Il Regio D.L. 24 novembre 1919, n. 2329, convertito con modificazioni dalla L. 11 giugno 1922, n. 814, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le condizioni di permanenza nel grado e di imbarco, e il criterio con cui ha luogo l'avanzamento al grado superiore per i guardiamarina e sottotenenti macchinisti, quali risultano dalle tabelle annesse agli articoli 11, 12 e 31 della legge di avanzamento per i corpi militari della Regia marina 6 marzo 1898, n. 59, sono sostituiti dalle disposizioni seguenti: I guardiamarina o sottotenenti macchinisti sono promossi al grado superiore quando hanno compiuto non meno di 18 mesi di permanenza nel grado, purche' abbiano 12 mesi di imbarco e siano riconosciuti idonei dalla Commissione di avanzamento. L'avanzamento ha luogo per anzianita'".
Testo in vigore dal 1 luglio 1922 al 16 giugno 1925
