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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Il Governo del Re e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a che siano tradotti in legge, e non oltre il 31 luglio 1922, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato, per l'anno finanziario 1922-923, non approvati entro il 30 giugno 1922, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge, con le note di variazioni e le modificazioni comunicate alla presidenza della Camera dei deputati. 1
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 30 giugno 1922.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]Peano.
[11]Visto, il guardasigilli: Luigi Rossi.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 luglio 1922, n. 1017
1La L. 23 luglio 1922, n. 1017 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine indicato dalla legge 30 giugno 1922, numero 831, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-923, non approvati entro il 30 giugno 1922, e' prorogato, per quelli non approvati al 31 luglio stesso anno, sino a quando siano tradotti in legge, e non oltre il 31 agosto 1922".
Testo in vigore dal 10 agosto 1922 al 16 dicembre 2009
