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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]Il Governo del Re e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a che siano tradotti in legge, e non oltre il 31 luglio 1922, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato, per l'anno finanziario 1922-923, non approvati entro il 30 giugno 1922, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge, con le note di variazioni e le modificazioni comunicate alla presidenza della Camera dei deputati.

[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[8]Data a Roma, addi' 30 giugno 1922.

[9]VITTORIO EMANUELE.

[10]Peano.

[11]Visto, il guardasigilli: Luigi Rossi.

Testo in vigore dal 30 giugno 1922 al 10 agosto 1922

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urn:nir:stato:legge:1922-06-30;831~art1 · fonte del testo

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