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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Il Governo del Re e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a che siano tradotti in legge, e non oltre il 31 luglio 1922, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato, per l'anno finanziario 1922-923, non approvati entro il 30 giugno 1922, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge, con le note di variazioni e le modificazioni comunicate alla presidenza della Camera dei deputati.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 30 giugno 1922.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]Peano.
[11]Visto, il guardasigilli: Luigi Rossi.
Testo in vigore dal 30 giugno 1922 al 10 agosto 1922
