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[1]((Il Consiglio superiore dei Lavori pubblici da' parere sugli affari sottoposti al suo esame.
[2]Sono sottoposti al Consiglio superiore i progetti per la costruzione di nuove strade ferrate e tramvie.
[3]Per tutti gli altri affari che riguardano strade ferrate e tramvie, il parere del Comitato superiore delle strade ferrate, istituito con Regio decreto 22 ottobre 1885 n. 3460, serie 3ª, tiene luogo, a tutti gli effetti di legge, di quello del Consiglio superiore.
[4]Il Consiglio superiore delibera in adunanza generale o diviso per sezioni)).
Testo in vigore dal 5 luglio 1893 al 25 luglio 1906
