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[1]Il Consiglio superiore da' parere sugli affari sottoposti al suo esame. Esso delibera in adunanza generale di tutti i suoi componenti, o diviso per Sezioni o per Comitati.
[2]I consiglieri straordinari intervengono con voto deliberativo nelle sole adunanze generali appositamente indetto per trattare di lavori e questioni importanti.
Testo in vigore dal 15 luglio 1882 al 5 luglio 1893
