Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1893 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]((Gli aiutanti del Genio civile attualmente in servizio, con grado accademico di ingegnere, possono concorrere, per esame, a due decimi dei posti di ingegnere di terza classe.
[2]Per gli aiutanti in servizio al 5 luglio 1882, non aventi grado d'ingegnere, rimangono in vigore le disposizioni dell'articolo 340 della legge 20 novembre 1859 n. 3754.
[3]Nessuno potra' presentarsi piu' di due volte all'esame di idoneita')).
Testo in vigore dal 5 luglio 1893 al 22 dicembre 2008
