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Gli ufficiali in servizio ordinario, i quali, per effetto della presente legge, venissero ad occupare un posto con stipendio inferiore a quello di cui godono attualmente, lo conserveranno, finche' non siano in miglior modo provvisti.

Testo in vigore dal 15 luglio 1882 al 5 luglio 1893

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-07-05;874~art52 · fonte del testo

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