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[1]Gli ufficiali del Genio civile non possono prendere alcuna ingerenza in servizio dei privati, di societa', di provincie, comuni e altri corpi morali, ne' accettare delegazioni dai Tribunali, senza una speciale autorizzazione del Ministero dei Lavori Pubblici.
[2]Eguale autorizzazione e' necessaria per qualsiasi servizio da prestarsi all'estero. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 9 settembre 1885, n. 3366
2Il Regio Decreto 9 settembre 1885, n. 3366 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono estese al R. Corpo delle miniere le disposizioni degli articoli 15, 16, 20, 21, 22 (escluse le parole «godono di una indennita' annua di lire 500 ed») 23, 24, 25, 26, 33, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 49 (primo ed ultimo alinea) 53 e 54 della legge 5 luglio 1882, n. 874 (Serie 3ª)".
Testo in vigore dal 24 ottobre 1885 al 5 luglio 1893
