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[1]Gli ufficiali del Genio civile non possono prendere alcuna ingerenza in servizio dei privati, di societa', di provincie, comuni e altri corpi morali, ne' accettare delegazioni dai Tribunali, senza una speciale autorizzazione del Ministero dei Lavori Pubblici.

[2]Eguale autorizzazione e' necessaria per qualsiasi servizio da prestarsi all'estero.

Testo in vigore dal 15 luglio 1882 al 24 ottobre 1885

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-07-05;874~art42 · fonte del testo

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