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[1]Gli ufficiali del Genio civile non possono prendere alcuna ingerenza in servizio dei privati, di societa', di provincie, comuni e altri corpi morali, ne' accettare delegazioni dai Tribunali, senza una speciale autorizzazione del Ministero dei Lavori Pubblici.
[2]Eguale autorizzazione e' necessaria per qualsiasi servizio da prestarsi all'estero.
Testo in vigore dal 15 luglio 1882 al 24 ottobre 1885
