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[1]((I posti d'ingegnere allievo sono conferiti in seguito a regolare concorso ai giovani che hanno ottenuto il diploma d'ingegnere civile nelle scuole di applicazione e negli istituti tecnici superiori, o politecnici o scuole superiori politecniche, e che non hanno superato il 30° anno di eta'.
[2]Per gl'ingegneri che alla data di apertura del concorso si trovino inscritti nel ruolo degli aiutanti detto limite e prorogato al 40° anno di eta'.
[3]Nessuno puo' presentarsi piu' di due volte all'esame di concorso)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 9 settembre 1885, n. 3366
2Il Regio Decreto 9 settembre 1885, n. 3366 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono estese al R. Corpo delle miniere le disposizioni degli articoli 15, 16, 20, 21, 22 (escluse le parole «godono di una indennita' annua di lire 500 ed») 23, 24, 25, 26, 33, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 49 (primo ed ultimo alinea) 53 e 54 della legge 5 luglio 1882, n. 874 (Serie 3ª)".
Testo in vigore dal 25 luglio 1906 al 22 dicembre 2008
