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I posti d'ingegnere allievo sono conferiti, in seguito a regolare esame di concorso, ai giovani che hanno ottenuto il diploma d'ingegnere nelle scuole di applicazione o negli Istituti tecnici superiori, e che non hanno superato il 30° anno di eta'. Nessuno potra' presentarsi piu' di due volte all'esame di concorso.
Testo in vigore dal 15 luglio 1882 al 24 ottobre 1885
