Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1895 al 18 luglio 1896. Leggi il testo vigente →
[1]Al piu' tardi entro due anni dalla data della pubblicazione della presente legge, dovra' cessare ogni emissione dei biglietti di banca presentemente in corso. 5
[2]Quelli della Banca Nazionale nel Regno d'Italia, della Banca Nazionale Toscana e della Banca Toscana di Credito saranno sostituiti con biglietti della Banca d'Italia, e quelli del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia con altri biglietti corrispondenti degli Istituti medesimi.
[3]I biglietti attuali dei detti Istituti cesseranno di aver corso col 31 dicembre 1897. Quelli che non saranno presentati al cambio entro il 31 dicembre 1902 saranno prescritti.
[4]Il valore dei biglietti prescritti andra' per meta' a favore della Cassa nazionale per gli invalidi al lavoro.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 8 agosto 1895, n. 486
5La L. 8 agosto 1895, n. 486, ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "E' prorogato sino al 30 giugno 1896 il termine stabilito dall'articolo 8 della legge 10 agosto 1893, n. 449, per la cessazione di ogni emissione dei biglietti di banca presentemente in corso".
Testo in vigore dal 10 agosto 1895 al 18 luglio 1896
