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[1]Al piu' tardi entro due anni dalla data della pubblicazione della presente legge, dovra' cessare ogni emissione dei biglietti di banca presentemente in corso.
[2]Quelli della Banca Nazionale nel Regno d'Italia, della Banca Nazionale Toscana e della Banca Toscana di Credito saranno sostituiti con biglietti della Banca d'Italia, e quelli del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia con altri biglietti corrispondenti degli Istituti medesimi.
[3]I biglietti attuali dei detti Istituti cesseranno di aver corso col 31 dicembre 1897. Quelli che non saranno presentati al cambio entro il 31 dicembre 1902 saranno prescritti.
[4]Il valore dei biglietti prescritti andra' per meta' a favore della Cassa nazionale per gli invalidi al lavoro.
Testo in vigore dal 10 agosto 1893 al 10 agosto 1895
