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[1]Al piu' tardi entro due anni dalla data della pubblicazione della presente legge, dovra' cessare ogni emissione dei biglietti di banca presentemente in corso.

[2]Quelli della Banca Nazionale nel Regno d'Italia, della Banca Nazionale Toscana e della Banca Toscana di Credito saranno sostituiti con biglietti della Banca d'Italia, e quelli del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia con altri biglietti corrispondenti degli Istituti medesimi.

[3]I biglietti attuali dei detti Istituti cesseranno di aver corso col 31 dicembre 1897. Quelli che non saranno presentati al cambio entro il 31 dicembre 1902 saranno prescritti.

[4]Il valore dei biglietti prescritti andra' per meta' a favore della Cassa nazionale per gli invalidi al lavoro.

Testo in vigore dal 10 agosto 1893 al 10 agosto 1895

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1893-08-10;449~art8 · fonte del testo

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