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[1]La riserva degli Istituti di emissione dovra' essere portata, entro un anno, al 40 per cento della circolazione, e sara' composta per il 33 per cento in moneta legale italiana metallica, in monete estere ammesse a corso legale nel Regno e in verghe d'oro; e per il rimanente potra' anche essere composta di cambiali sull'estero, con firme di prim'ordine, riconosciute come tali anche dal Ministero del Tesoro.

[2]La parte metallica della riserva dovra' essere composta almeno per tre quarti in oro.

Testo in vigore dal 10 agosto 1893 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1893-08-10;449~art6 · fonte del testo

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