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[1]La riserva degli Istituti di emissione dovra' essere portata, entro un anno, al 40 per cento della circolazione, e sara' composta per il 33 per cento in moneta legale italiana metallica, in monete estere ammesse a corso legale nel Regno e in verghe d'oro; e per il rimanente potra' anche essere composta di cambiali sull'estero, con firme di prim'ordine, riconosciute come tali anche dal Ministero del Tesoro.
[2]La parte metallica della riserva dovra' essere composta almeno per tre quarti in oro.
Testo in vigore dal 10 agosto 1893 al 16 dicembre 2009
