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[1]Ciascun Istituto deve accettare in pagamento i biglietti degli altri Istituti dovunque questi abbiano una sede, una succursale o una rappresentanza. E' obbligato a riceverli anche per operazioni facoltative nelle provincie nelle quali i detti biglietti hanno corso legale.
[2]Durante il corso legale dei biglietti le norme per il cambio di essi fra gli Istituti saranno stabilite con decreto reale da presentarsi entro il 1893 al Parlamento per essere convertito in legge. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 dicembre 1893, n. 672
1La L. 24 dicembre 1893, n. 672, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine stabilito dall'articolo 5 della legge 10 agosto 1893 n. 449, per la presentazione al Parlamento del decreto Reale relativo al cambio dei biglietti fra gl'Istituti di emissione, e' prorogato al 28 febbraio 1894".
Testo in vigore dal 10 gennaio 1894 al 16 dicembre 2009
