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[1]Ciascun Istituto deve accettare in pagamento i biglietti degli altri Istituti dovunque questi abbiano una sede, una succursale o una rappresentanza. E' obbligato a riceverli anche per operazioni facoltative nelle provincie nelle quali i detti biglietti hanno corso legale.
[2]Durante il corso legale dei biglietti le norme per il cambio di essi fra gli Istituti saranno stabilite con decreto reale da presentarsi entro il 1893 al Parlamento per essere convertito in legge.
Testo in vigore dal 10 agosto 1893 al 10 gennaio 1894
