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[1]Nei primi cinque anni dall'attuazione della presente legge, i biglietti della Banca d'Italia e quelli del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, avranno corso legale nelle provincie in cui sia una sede, una succursale o una rappresentanza dell'Istituto che li ha emessi con l'incarico di operarne il baratto in valuta metallica. (11) 12
[2]Durante il corso legale la ragione dello sconto sara' uguale per tutti gli Istituti e la medesima non potra' variare senza l'autorizzazione del Governo. 5
[3]Pero' gli Istituti potranno scontare ad un tasso dell'uno per cento in meno gli effetti cambiari ceduti dalle Banche popolari, dagli Istituti di sconto e da quelli di Credito agricolo, che siano organizzati:
[4]1° per servire da intermediari tra il piccolo commercio e gli Istituti di emissione;
[5]2° per lo sconto delle note di pegno (warrants) dei magazzini generali e dei depositi franchi. 6
[6]Il detto sconto di favore non potra' eccedere:
[7]per la Banca d'Italia.... L. 70,000,000 per il Banco di Napoli... » 21,000,000 per il Banco di Sicilia... » 4,500,000 5
[8]L'esercizio delle stanze di compensazione, ove non venga fatto dalle Camere di commercio, sara' affidato in Consorzio ai tre Istituti di emissione, con le norme da stabilirsi per decreto Reale, sentiti i direttori generali degli Istituti stessi.
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 8 agosto 1895, n. 486
5La L. 8 agosto 1895, n. 486 ha disposto (con l'art. 35, comma 2) che "A deroga delle disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 10 agosto 1893, n. 449, riguardante la ragione dello sconto durante il corso legale, e' data facolta' al Governo del Re di determinare con decreto Reale, da emanarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, le condizioni nelle quali, indipendentemente dalle eccezioni contemplate dal citato articolo 4 della detta legge 10 agosto 1893 e dall'articolo 13 dell'allegato T, approvato con l'articolo 39 della legge presente, gli Istituti di emissione potranno concedere sconti di effetti cambiari ad un saggio inferiore a quello normale". Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 1 dell'Allegato T) che "Il limite dello sconto di favore concesso ai termini dell'articolo 4 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e' elevato pel Banco di Sicilia a 6 milioni di lire; ma le anticipazioni sopra ordini in zolfi non potranno eccedere la meta' del valore della merce".
L. 26 dicembre 1895, n. 720
6La L. 26 dicembre 1895, n. 720 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il tasso di favore di cui all'art. 4 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e all'art. 13, allegato T, della legge 8 agosto 1895, n. 486, potra' dagli Istituti di emissione essere concesso anche per lo sconto diretto delle note di pegno degli zolfi depositati nei magazzini generali".
L. 3 marzo 1898, n. 47
10La L. 3 marzo 1898, n. 47 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "E' prorogato fino a tutto l'anno 1899 il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di cui all'articolo 4 della legge 10 agosto 1893, n. 449".
L. 21 dicembre 1899, n. 448
12La L. 21 dicembre 1899, n. 448 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il corso legale, di cui all'articolo 4 della legge 10 agosto 1893, n. 449, dei biglietti della Banca d'Italia e dei biglietti di nuovo tipo del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia e' prorogato a tutto l'anno 1900".
Testo in vigore dal 11 gennaio 1900 al 18 dicembre 1990
