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[1]Nei primi cinque anni dall'attuazione della presente legge, i biglietti della Banca d'Italia e quelli del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, avranno corso legale nelle provincie in cui sia una sede, una succursale o una rappresentanza dell'Istituto che li ha emessi con l'incarico di operarne il baratto in valuta metallica.
[2]Durante il corso legale la ragione dello sconto sara' uguale per tutti gli Istituti e la medesima non potra' variare senza l'autorizzazione del Governo.
[3]Pero' gli Istituti potranno scontare ad un tasso dell'uno per cento in meno gli effetti cambiari ceduti dalle Banche popolari, dagli Istituti di sconto e da quelli di Credito agricolo, che siano organizzati:
[4]1° per servire da intermediari tra il piccolo commercio e gli Istituti di emissione;
[5]2° per lo sconto delle note di pegno (warrants) dei magazzini generali e dei depositi franchi.
[6]Il detto sconto di favore non potra' eccedere:
[7]per la Banca d'Italia.... L. 70,000,000 per il Banco di Napoli... » 21,000,000 per il Banco di Sicilia... » 4,500,000
[8]L'esercizio delle stanze di compensazione, ove non venga fatto dalle Camere di commercio, sara' affidato in Consorzio ai tre Istituti di emissione, con le norme da stabilirsi per decreto Reale, sentiti i direttori generali degli Istituti stessi.
Testo in vigore dal 10 agosto 1893 al 10 agosto 1895
